Il sindaco di Gavoi Salvatore Lai ha emanato l’ordinanza che limita gli assembramenti in occasione della settimana di carnevale.
#ORDINANZA N. 2 del 09/02/2021ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA PER CONTRASTARE EVENTUALI ASSEMBRAMENTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE.
IL SINDACO ORDINA A decorrere dal giorno 11 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 compresi:
1) È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé e di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni privatee in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade o piazze frequentate da altri utenti in quanto nellasuddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Le mascherine dovranno essere indossate anche all’interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica.È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Resta inteso che è vietata qualsiasiforma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva. Durante la pratica sportiva all’aperto non vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento. È chiaramente vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti;
2) È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel medesimo locale e di far rispettare quanto in esso indicato, sulla base deiprotocolli e delle linee guida vigenti. Con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di una qualsiasi attività commerciale, ovvero dall’utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido con l’autore dell’illecito;
3) È vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorché munitidi mascherina regolarmente posizionata, al fine di non esporre gli altri passanti al rischio di possibili contagi e di creare assembramenti;
4) È vietato il consumo su aree pubbliche di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, sia informa itinerante che statica per tutte le 24 ore, in tutto il territorio comunale;
5) È consentito alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) di effettuare esclusivamente il servizio al tavolo, non permettendo quindi la consumazione né al banco e né in piedi, sia all’interno che nelle pertinenze del locale;
6) È vietata qualsiasi tipo di manifestazione, sfilata, festa, fiera, sagra e analoghi eventi, sia all’aperto che al chiuso e qualsiasi raggruppamento di persone in violazione alla normativavigente. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
7) L’uso delle maschere allegoriche nei luoghi aperti al pubblico è eccezionalmente consentitodurante il periodo del Carnevale senza creare alcuna forma di assembramento e nel pieno rispettodella vigente normativa;
8) È fatto obbligo alle persone mascherate di togliersi la maschera ad ogni invito degli Ufficiali edAgenti di Pubblica Sicurezza;
9) È vietato alle persone mascherate di portare fuori dalla propria abitazione e dalle pertinenze diessa, anche se munite di regolare licenza, armi, bastoni, mazze, manganelli ed altri oggetti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alle persone;
10) È vietato a chiunque l’uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di bombolette spray urticanti o per spruzzare liquidi o altre sostanze capaci, per infiammabilità o altre caratteristiche, di arrecare danno;
11) È vietato il getto di sostanze corrosive o imbrattanti o altrimenti dannose;Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al DPCM eD.L. del 14 gennaio 2021;
le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020, convertito in Legge n. 35/2020, anche in combinato disposto con l’art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74 e dalla normativa vigente in materia.
– la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’alboPretorio Comunale attraverso il sito internet comunale.
– Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini suindicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Gavoi.
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