FONDI PER LE IMPRESE DEI PAESI DELLE AREE INTERNE
Oggi è arrivata dal Governo il decreto dedicato alle le imprese dei paesi delle aree interne.
Al Comune di Gavoi arriveranno 105.021 € in 3 anni suddivisi in 45.009,00 € per il 2020, 30.006€ € per il 2021 e 30.006 € per il 2022.
È ufficiale. Il Governo ha varato il decreto con cui, nel triennio 2020-2022, verrà ripartito tra i 3.101 Comuni delle aree interne più marginali un fondo pari a 210 milioni di euro. Tale somma sarà finalizzata al sostegno delle piccole attività produttive territoriali.
I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:
a) svolgano Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
– erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
– iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.