Alla fine non c’è stato nulla da fare, nonostante i tamponi rapidi, il tracciamento e le diverse iniziative e raccomandazioni per contenere la pandemia il paese di Gavoi è nuovamente in zona rossa.
Ecco l’ordinanza di istituzione della zona rossa:
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 che sta interessando la cittadinanza di Gavoi, con un considerevole innalzamento dei contagi ed estensione nelle diverse zone del paese;
SENTITI gli Operatori Sanitari competenti nel territorio comunale, i quali concordano con l’Amministrazione Comunale di intervenire prontamente con misure efficaci al contenimento del diffondersi dei contagi;……
ORDINA
A decorrere dalle ore 00:01 del giorno 7 aprile 2021 e fino alle ore 24:00 del 13 aprile 2021
(compreso):
1) È individuata quale “zona rossa” il Comune di Gavoi, per il quale si applicano le misure più restrittive di cui al Capo V del DPCM del 2 marzo 2021 come di seguito descritte;
2) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di Gavoi, nonché all’interno dello stesso Comune, salvo che per comprovate e motivate esigenze lavorative, attività di studio, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Resta inoltre consentito il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
3) la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo esclusivamente la didattica con modalità a distanza;
4) la sospensione del commercio ambulante e del mercato rionale settimanale, in quanto luogo di particolare assembramento di persone;
5) la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (Parrucchieri, barbieri, estetisti, etc), ad eccezione di quelle individuate all’art.24 del DPCM 2 marzo 2021;
6) la sospensione dell’attività di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione e fatta eccezione per gli esercizi di vendita di: prodotti agricoli e florovivaistici, ferramenta, vernici
e materiali da costruzione, articoli igienico/sanitari, articoli per l’illuminazione, articoli di cartoleria e forniture ufficio, confezioni e calzature per bambini e neonati, biancheria personale, articoli sportivi, cosmetici e articoli di profumeria ed erboristeria, materiale per ottica e fotografia, prodotti audio/video ed elettrodomestici, nonché attività di lavanderie e tintorie, agenzie funebri ed attività connesse;
7) rimarranno altresì aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
8) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (Bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie e pasticcerie, etc.) con divieto di vendita per asporto. Per le predette attività è consentita la sola consegna al domicilio del consumatore e la prenotazione dovrà avvenire esclusivamente per via telefonica;
9) la chiusura dei locali aventi distributori automatici cosiddetti “h24”, che distribuiscono alimenti e bevande confezionate, ad eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme ecc.);
10) La chiusura al pubblico di aree gioco, giardini pubblici o altri spazi pubblici compresi le aree e i campi sportivi;
11) la chiusura al pubblico del cimitero comunale; In occasione dei funerali dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le normative vigenti in materia di anti-contagio da covid-19 e sono assolutamente vietati i cortei. L’accesso al cimitero sarà consentito solamente ai parenti stretti e per il tempo strettamente necessario alla tumulazione del feretro.
12) la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;
13) la chiusura al pubblico della Casa Comunale, il pubblico potrà essere ricevuto solo previo appuntamento telefonico o tramite mail per comprovate urgenze e attività indifferibili. Il cittadino che volesse mettersi in contatto con l’Ente lo potrà fare telefonicamente o mediante le e-mail presenti sul portale istituzionale;
14) È vietato il consumo su aree pubbliche di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale;
15) Di informare che la data di ripresa delle lezioni in presenza verrà concordata con le Autorità Scolastiche e Sanitarie tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica;
16) Di raccomandare il puntuale rispetto di tutte le normative vigenti in materia di COVID-19 e di non uscire assolutamente da casa se:
• Sottoposti a quarantena;
• Si abbiano sintomi di infezione respiratoria;
• Si ha febbre superiore a 37,5 gradi;
17) Di invitare inoltre ad osservare le indicazioni riguardanti il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani, il divieto di assembramenti e ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza;
18) Di disporre, altresì, l’obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé e di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade, piazze, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e in tutti quei luoghi
frequentati da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Le mascherine dovranno essere indossate anche all’interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi
dell’emergenza epidemiologica.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Resta inteso che è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si
pratica attività sportiva;