ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA N. 7 del 29/03/2021
IL SINDACO ORDINA
A decorrere dalle ore 13:00 del giorno 29 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 06 aprile 2021:
1) la sospensione delle attività dei servizi educativi e servizi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, prevedendo esclusivamente la didattica con modalità a distanza;
2) la sospensione del commercio ambulante e il mercato rionale settimanale, in quanto luogo di particolare assembramento di persone;
3) la chiusura al pubblico del cimitero comunale;
In occasione dei funerali dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le normative vigenti in materia di anti-contagio da covid-19 e sono assolutamente vietati i cortei. L’accesso al cimitero sarà consentito solamente ai parenti stretti e per il tempo strettamente necessario all’inumazione del feretro.
4) la chiusura al pubblico della biblioteca comunale;
5) la chiusura al pubblico della Casa Comunale, il pubblico potrà essere ricevuto, solo previo appuntamento telefonico o tramite mail, per comprovate urgenze e attività indifferibili. Il cittadino che volesse mettersi in contatto con l’Ente lo potrà fare telefonicamente o mediante le e-mail presenti sul portale istituzionale;
6) la chiusura di tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, ristoranti, distributori di alimenti e bevande c.d. “h24”, pub, gelaterie e pasticcerie, etc.) con divieto di vendita per asporto. Per le predette attività è consentita la sola consegna a domicilio del consumatore e la prenotazione dovrà avvenire esclusivamente per via telefonica;
7) È vietato il consumo su aree pubbliche di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e genere, sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale;
8) Di informare che la data di ripresa delle lezioni in presenza verrà concordata con le Autorità scolastiche e sanitarie tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica.
9) Di raccomandare il puntuale rispetto di tutte le normative vigenti in materia di COVID-19 e di non uscire assolutamente da casa se:
• Sottoposti a quarantena;
• Si abbiano sintomi di infezione respiratoria;
• Si ha febbre superiore a 37,5 gradi;
10) Di invitare inoltre ad osservare le indicazioni riguardanti il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani, il divieto di assembramenti e ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza;
11) Di disporre, altresì, l’obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé e di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento
rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade, piazze, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e in tutti quei luoghi frequentati da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Le mascherine dovranno essere indossate anche all’interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.
Sono esclusi dall’obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Resta inteso che è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva;